Novità del "Jobs Act": il congedo parentale

Jobs act

Il Decreto Legislativo n. 80/2015 (il cosiddetto Jobs Act), entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha introdotto rilevanti modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, inserendo misure volte a tutelare la maternità dei genitori naturali, adottivi o affidatari, sia lavoratori dipendenti che autonomi e a rendere più flessibile l’utilizzo del congedo parentale (meglio noto come “maternità facoltativa”).

Il congedo parentale, lo ricordiamo, è il diritto spettante sia alla madre e sia al padre di godere di un periodo di dieci mesi di astensione dal lavoro da ripartire tra i due genitori. La funzione dei congedi parentali è quella di consentire la presenza del genitore accanto al bambino nei primi anni della sua vita, al fine di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.La durata complessiva del congedo parentale non deve superare i dieci mesi.

In particolare la nuova norma prevede, a parità di durata (i dieci mesi complessivi), il prolungamento dell’arco temporale di fruizione del congedo parentale e del relativo trattamento economico: in precedenza il limite massimo per la fruizione del congedo era l’ottavo anno di vita del bambino, ora la possibilità viene estesa fino al dodicesimo annoper i genitori naturali (per i genitori adottivi si passa dal precedente limite temporale dell’ottavo anno al dodicesimo anno dall’ingresso del minore in famiglia).

 

Per effetto della nuova normativa anche per quanto riguarda il trattamento economico del congedo parentale c’è un ampliamento temporale: il congedo infatti è retribuito con un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di sei mesi complessivo fra i genitori fino ai 6 anni di vita del figlio (in precedenza il limite massimo era di 3 anni) efino ai 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (in precedenza 3 anni). Dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino all’ottavo anno, spetta una retribuzione pari al 30% esclusivamente nel caso in cui il reddito del genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

 

C’è da precisare tuttavia che tali disposizioni si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nel medesimo anno.

Un’altra novità contenuta nel D.Lgs. 80/2015 è legata alla possibilità di un utilizzo frazionato dell’Istituto (come voluto dall’Unione Europea), ovvero la possibilità di fruire del congedo parentale non più solamente su base mensile o giornaliera ma anche su base oraria.

 

Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.

Per espressa previsione di legge, qualora trovi applicazione il criterio generale  di fruizione del congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

Il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero di servizio.

Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale richiede il congedo al datore di lavoro ed all’Istituto, ai fini del trattamento economico e previdenziale.

Nella fase transitoria, la richiesta all’Istituto è presentata mediante un’apposita domanda on line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire il congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line.

Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore sono presentate secondo le seguenti istruzioni:

  • la domanda è presentata in relazione a singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto, dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese;

  • la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.

 

 

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